Vi sono due tipologie di scioglimento dell’unione civile: 1) automatico: morte del partner, morte presunta e rettifica del sesso; 2) unilaterale: per richiesta di una delle due parti. In quest’ultimo caso, lo scioglimento si verifica nelle ipotesi legislativamente previste (casi di cui all’art. 3 n. 1 e 2 lett. a, c, d, e L. n. 898/1978 – ad es. condanna successiva all’unione civile, ma anche per fatti commessi in precedenza, all’ergastolo o a pena superiore a 15 anni; condanna a pena detentiva per reati a sfondo sessuale, etc.). Al di fuori delle predette ipotesi, in qualunque momento, uno dei due partner può chiedere lo scioglimento anche se l’altro non è d’accordo. Egli dovrà rendere una dichiarazione all’Ufficiale di Stato civile e dopo tre mesi potrà ottenere lo scioglimento. Se l’unione civile si scioglie, gli effetti sono immediati (non è quindi previsto un periodo di separazione antecedente al divorzio come per il matrimonio).