Tutela del minore nella crisi della famiglia – il mantenimento dei figli

Il mantenimento dei figli minorenni o comunque non economicamente autosufficienti è un dovere stabilito dalla Costituzione (art. 30).

E’ chiaro che, se in costanza di matrimonio e/o convivenza dei genitori questo obbligo non è sottoposto a regole stringenti -essendo rimesso alle possibilità economiche di entrambi i genitori -, la situazione cambia notevolmente nell’ambito della crisi della famiglia.  Ciascun genitore deve infatti contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e alle proprie capacità di lavoro professionale e casalingo (art. 148 c.c.).

Per determinare l’importo del mantenimento si deve tener conto dei seguenti parametri:

  • le attuali esigenze dei figli;
  • il tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori, in modo da garantire la conservazione delle abitudini dei figli, oltre che un tenore di vita analogo;
  • i tempi di permanenza presso ciascun genitore, poichè maggiori saranno i compiti di cura domestica;
  • le risorse economiche di ciascun genitore, considerando ogni forma di reddito percepito (reddito da lacoro, valore di beni mobili o immobili posseduti, rendite, etc.);
  • la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Un altro elemento che deve essere preso in considerazione, è quello relativo all’assegnazione della casa familiare (anche se di proprietà comune).

I criteri indicati sono quelli utilizzati (dal giudice o dalle parti) per determinare quello che viene chiamato il mantenimento “ordinario” perchè attinente ai bisogni quotidiani dei figli (mantenimento, educazione ed istruzione).

Oltre al mantenimento ordinario, i genitori dovranno necessariamente affrontare anche tutta una serie di spese c.d. “straordinarie” che, proprio per la loro imprevedibilità, esulano dal regime ordinario di vita dei figli.  Queste spese a loro volta si distinguono a seconda del fatto che debbano essere preventivamente concordate tra i genitori o meno. Sicuramente, non devono essere concordate le spese urgenti ed indifferibili (ad es. attinenti alla salute) o comunque necessarie per i figli. Tutte le altre spese straordinarie devono essere invece previamente concordate dai genitori.

Le spese straordinarie sono ripartite tra i genitori, di regola nella misura del 50% ciascuno, ma in ogni caso considerando le capacità di reddito di ciascun genitore (e quindi anche in misura differente, o ancora, a carico di uno soltanto dei genitori).

Tornando al mantenimento ordinario, diverse sono le modalità con cui ciascun genitore può adempiere al proprio obbligo di contribuzione.

La forma più diffusa è quella dell’assegno di mantenimento. In genere, infatti, i figli minori trascorrono più tempo con uno dei due genitori, che conseguentemente assume maggiori obblighi di cura nei confronti dei figli. A ciò si aggiunga che ciò – almeno nella maggior parte dei casi anche se ovviamente non è sempre vero – significa che il genitore che maggiormente si occupa dei figli, abbia per questo anche minori capacità reddituali. Come abbiamo visto, questi sono criteri per determinare il mantenimento a carico di ciascun genitore, ed è chiaro che in questi casi l’assegno di mantenimento riequilibra la posizione dei genitori nel loro impegno al mantenimento dei figli.

Tuttavia, è anche possibile che ciascun genitore provveda direttamente (mantenimento diretto) alle esigenze dei figli, nei periodi in cui convivono con loro.

Altre tipologie possibili di mantenimento sono il trasferimento di beni mobili o immobili in favore dei figli; il pagamento di una quota una tantum, ossia in un’unica soluzione; l’istituzione di un trust a beneficio dei figli; etc.

L’importo del mantenimento dei figli può essere sempre oggetto di revisione, in particolare in caso di cambiamento delle capacità economiche dei genitori, di costituzione di un nuovo nucleo familiare o ancora in caso di cambiamento delle esigenze dei figli.

In caso di inadempimento all’obbligo di mantenimento, si può procedere ad esecuzione forzata nei confronti del coniuge inadempiente.

Ricordiamo che è anche possibile agire in giudizio per chiedere che il tribunale ordini ad un terzo creditore del coniuge obbligato di versare parte della somma dovuta direttamente al genitore beneficiario del contributo al mantenimento (ad. es. dello stipendio, pensione, rendita, etc.).

Inoltre, in caso di inadempimento, il tribunale può adottare anche provvedimenti sanzionatori nei confronti del genitore inadempiente (ammonizione, risarcimento del danno a favore del figlio o del genitore beneficiario, condanna al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria).

E’ inoltre bene ricordare che l’inadempimento agli obblighi di mantenimento è fonte di responsabilità di carattere penale.