Qualora i coniugi decidano di sciogliere il vincolo matrimoniale, a prescindere dalle ragioni che hanno portato al maturare di questa decisione, possono farlo accordandosi tra loro sulle condizioni della separazione.
Questo “accordo” è il frutto delle trattative che le parti possono effettuare congiuntamente, con l’assistenza di un solo avvocato, oppure ciascuno rivolgendosi ad un proprio legale di fiducia.
In ogni caso, sono le parti a dettare le disposizioni per ciò che riguarda le condizioni alle quali intendono separarsi: sono quindi le parti a decidere circa il mantenimento e l’affidamento dei figli, circa le questioni patrimoniali che li riguardano, circa il diritto di abitazione sulla casa coniugale.
L’accordo, così raggiunto e sottoscritto, sarà quindi depositato in Tribunale.
Il Giudice, in sede di omologazione, potrà solo verificare la rispondenza delle condizioni della separazione, così come decise dalle parti, all’interesse dei figli minori.
Ricordiamo che in caso di separazione consensuale, la L. n. 55/2015 entrata in vigore il 26.05.2015 (che ha modificato la L. n. 898/1970 c.d. legge sul divorzio) ha ridotto a sei mesi i tempi di separazione, che decorrono dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. Resta fermo il requisito della mancata interruzione: la separazione deve essersi “protratta ininterrottamente” e l’eventuale sospensione deve essere eccepita dalla parte convenuta.