Tutela del minore nella crisi della famiglia – l’affidamento

Come noto, a seguito della legge n. 54/2006  la regola generale in tema di affidamento dei figli minori è quella dell’affidamento condiviso, valida, non soltanto in caso di separazione e divorzio, ma anche in caso di scioglimento delle coppie genitoriali non sposate.  Se quindi, prima della predetta riforma, i figli venivano in prima battuta – e salvo diverso accordo – affidati ad uno dei due genitori, la regola generale è stata capovolta, e l’affidamento esclusivo è divenuta l’eccezione.

Resta tuttavia da chiarire, ed è concetto spesso frainteso, che cosa si intenda per affidamento condiviso e quali sono i casi nei quali si può derogare alla predetta regola.

Innanzitutto, è bene precisare che l’affidamento dei figli non ha a che vedere con il collocamento degli stessi, essendo due concetti giuridici diversi.

L’affidamento riguarda infatti i diritti ed i doveri dei genitori nei confronti dei figli, mentre il collocamento riguarda il luogo nel quale il minore ha la propria residenza nonchè domicilio abituale.

E’ importante precisare subito, perché ciò costituisce frequente oggetto di equivoco, che mentre la regola generale è quella dell’affidamento condiviso, allo stato, il collocamento dei figli viene riconosciuto in misura “prevalente” ad uno dei due genitori.  Ciò significa che, almeno nella maggior parte dei casi e salvo ipotesi particolari,  i figli vivranno abitualmente con uno dei genitori e quindi in una sola casa, ferma restando la frequentazione con l’altro genitore (c.d. non collocatario).

L’affidamento condiviso comporta che la responsabilità genitoriale viene esercitata da entrambi i genitori che, di comune accordo, adotteranno le decisioni di maggiore interesse per il figlio (mentre le decisioni c.d. “quotidiane” o di ordinaria amministrazione potranno essere prese disgiuntamente da ciascun genitore).

Il principio è quello del mantenimento diretto dei figli da parte di ciascuno dei genitori.  Soltanto qualora ciò non sia possibile, verrà determinato un assegno di contribuzione al mantenimento del figlio da parte di uno dei due genitori.

Nel caso dell’affidamento esclusivo, invece, di regola il genitore affidatario esercita in via – appunto – esclusiva la responsabilità genitoriale sui figli minori. E’ importante precisare, tuttavia, che anche in caso di affidamento esclusivo, le decisioni di maggiore interesse per i figli (educazione, salute, istruzione) devono essere prese insieme da entrambi i genitori.

Il genitore non affidatario ha inoltre non solo il diritto, ma altresì il dovere, di vigilare sull’istruzione ed educazione dei minori e potrà rivolgersi al giudice in tutti i casi in cui ritenga che l’altro genitore abbia preso decisioni pregiudizievoli dei loro interessi.

Il genitore non affidatario conserva il diritto di frequentare i figli, in base ai tempi ed ai modi stabiliti dal giudice. E’ infatti diritto dei figli, ove possibile, mantenere un rapporto continuativo con entrambi i genitori.

Ancora una volta è bene precisare che affidamento esclusivo non significa perdita della responsabilità genitoriale:  ciò si può verificare soltanto in casi particolarmente gravi ed è necessaria un’apposita pronuncia di decadenza da parte dell’autorità giudiziaria. La procedura relativa alla decadenza dalla potestà genitoriale non si colloca necessariamente all’interno della crisi della famiglia, intesa come fase di separazione / divorzio o comunque scioglimento della coppia genitoriale.

Ma in quali ipotesi può allora essere richiesto l’affidamento esclusivo?

Come detto, si tratta di ipotesi straordinarie, giustificate dal fatto che uno dei due genitori si riveli pregiudizievole per il sereno sviluppo della personalità del minore, o, addirittura, per la sua salute. Inutile dire che le motivazioni dell’affidamento esclusivo dovranno essere concretamente sostenute e provate da parte di chi le invoca.

La legge non indica i casi specifici in presenza dei quali il giudice dispone l’affidamento esclusivo.

La casistica si trae allora dalla giurisprudenza, che, per lo più ha ritenuto necessario affidare esclusivamente i figli minori ad uno solo dei genitori, in ipotesi particolarmente gravi riguardanti:

  • la presenza di un oggettivo pregiudizio per il minore nell’ipotesi di affidamento condiviso;
  • inidoneità da parte di uno dei genitori a prendersi cura dei figli;
  • categorico rifiuto del minore ad avere rapporti con uno dei due genitori.

In casi particolarmente gravi, sempre avuto riguardo all’interesse del minore, i giudici hanno disposto anche una forma di affidamento c.d. “superesclusivo” che, nei fatti, attribuisce la responsabilità genitoriale al solo genitore affidatario.

In queste ipotesi particolarmente gravi, in genere, anche le frequentazioni tra i minori ed il genitore non affidatario possono essere limitate, non soltanto dal punto di vista della frequenza degli incontri, ma anche in relazione alle modalità delle visite (ad es. in una determinata sede e/o alla presenza di terze persone, anche tenute ad un ruolo di sorveglianza, come i servizi sociali).

Infine, è opportuno precisare che anche qualora entrambi i genitori siano d’accordo in merito all’affidamento esclusivo dei figli ad uno soltanto, è sempre e soltanto il giudice che potrà disporlo, valutando la soluzione più idonea a salvaguardare l’interesse dei figli.