La legge Cirinnà ha invece esteso alle unioni civili la disciplina delle successioni. Innanzitutto, la successione legittima è estesa alla parte dell’unione civile che quindi è equiparato – dal punto di vista successorio – al coniuge. Stessa cosa per la disciplina della successione ereditaria: con il conseguente diritto di abitazione sulla casa familiare ed i mobili che la corredano.
In caso di morte del lavoratore, la parte unita civilmente ha diritto al pagamento di tutte le indennità previste dalla legge. Anche se l’unione civile si è sciolta, il partner ha diritto al 40% del TFR dell’ex, maturato negli anni in cui sono stati uniti civilmente, purchè successivamente non vi sia stato un matrimonio o una nuova unione civile.
Alle unioni civili si applicano, nell’ambito del diritto del lavoro, la disciplina del congedo matrimoniale così come quella del licenziamento in costanza di matrimonio; i permessi per lutto o eventi particolari o per assistere il coniuge disabile, etc.