L’accordo di separazione personale (di divorzio, e di modifica delle condizioni) può essere concluso anche dinnanzi all’Ufficiale di Stato civile (del Comune di residenza di almeno uno dei coniugi o presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio) direttamente dai coniugi con l’assistenza facoltativa di un avvocato.
Questa possibilità ha tuttavia carattere marginale, essendo ESCLUSA PER LEGGE (art. 12 D.L. 132/2014 conv. L. 162/2014) in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave (art. 3 c. 3 L. 104/1192) ovvero economicamente non autosufficienti.
Inoltre, tale accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.
Come chiarito dalla Circolare del 28/11/2014 del Ministero dell’Interno, è esclusa dall’accordo davanti all’Ufficiale qualunque clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale, compreso l’uso della casa coniugale e l’assegno di mantenimento.