Trova presupposto e causa nella “intollerabilità della convivenza” o nel “grave pregiudizio all’educazione della prole” (art. 151 c.c.).
Il procedimento giudiziale si instaura in genere in presenza di persistenti violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio, quale il dovere di fedeltà, o che ledano il coniuge nella dignità, nell’onore o, peggio, nell’integrità psico-fisica.
Dal punto di vista processuale, la separazione / divorzio giudiziale introduce un procedimento di tipo contenzioso.
A fronte delle richieste dei coniugi, che ovviamente saranno in disaccordo (anzi, in genere in aperto conflitto) sulle condizioni della separazione, quali l’affidamento e il mantenimento dei figli, l’assegnazione della casa coniugale e/o l’assegno di mantenimento, è il Tribunale a decidere.
In un primo momento, questi provvedimenti sono assunti dal Presidente del Tribunale “in via provvisoria ed urgente”, dopo l’introduzione del giudizio e dopo aver sentito i coniugi.
I provvedimenti così assunti potranno essere successivamente modificati, in specie, all’esito del giudizio, che si svolge secondo le regole processuali dei giudizi civili contenziosi.
E’ importante quindi che i separandi che si apprestano ad affrontare un procedimento di tipo giudiziale, siano consapevoli della complessità del procedimento, che necessariamente si snoderà in un arco temporale di una certa durata, e che comporterà oneri probatori a carico di ciascuna parte.
Ricordiamo che in caso di separazione giudiziale, la L. n. 55/2015 entrata in vigore il 26.05.2015 (che ha modificato la L. n. 898/1970 c.d. legge sul divorzio) ha ridotto a dodici mesi i tempi di separazione, che decorrono dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. Resta fermo il requisito della mancata interruzione: la separazione deve essersi “protratta ininterrottamente” e l’eventuale sospensione deve essere eccepita dalla parte convenuta.