Convivenze

Come noto, la Legge Cirinnà (L. n. 76/2016) costituisce il punto di arrivo di un lungo percorso della dottrina e della giurisprudenza che hanno apportato una tutela – e quindi diritti ma anche obblighi – ai conviventi.

E’ importante ricordare che questa tutela scatta automaticamente per tutte le coppie già conviventi alla data di entrata in vigore della legge, senza che sia necessaria alcuna dichiarazione all’anagrafe.

Sono conviventi (comma 35) “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità, o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.

La dichiarazione anagrafica per la costituzione della convivenza costituisce una “facilitazione” della prova della convivenza, ma non ha natura costitutiva, per cui la prova potrà essere data anche in altro modo.

La registrazione della convivenza è invece necessaria per iscrivere – sempre all’anagrafe – il contratto di convivenza, al fine di regolare i rapporti patrimoniali relativi alla vita in comune.  Si tratta di un’opportunità, e non di un dovere, ed in ogni caso i contratti di convivenza non sono idonei a regolamentare questioni diverse da quelle di rilevanza economica.

Potranno quindi riguardare, a mero titolo esemplificativo: il luogo di residenza comune dei conviventi; le modalità con cui ciascun convivente intende contribuire alle esigenze di vita comune, l’eventuale adozione del regime patrimoniale della comunione dei beni.

Il contratto (così come le modifiche dello stesso o la sua risoluzione) richiede la forma scritta a pena di nullità, nella forma dell’atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne attestino la conformità all’ordine pubblico e alle norme imperative.

Entro i successivi dieci giorni il contratto deve essere trasmesso (a cura del notaio o dell’avvocato) al Comune di residenza dei conviventi per la trascrizione nei registri dell’anagrafe (ove la convivenza è registrata).

Questo adempimento ha la finalità di consentire a chiunque di verificare come la convivenza sia stata eventualmente regolamentata dal punto di vista patrimoniale.

In caso di cessazione della convivenza, qualora una delle parti versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, può chiedere all’altro convivente gli alimenti (art. 433 c.c.), con precedenza su fratelli e sorelle. Gli alimenti possono essere assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e – ovviamente – entro un periodo “congruo” dalla cessazione della stessa.