La Legge Cirinnà (L. n. 76/2016) introduce per la prima volta nell’ordinamento giuridico italiano l’unione (civile) tra persone dello stesso sesso.
Benchè la legge faccia riferimento a tale istituto come “specifica formazione sociale ai sensi degli artt. 2 e 3 Costituzione” (art. 1), la legge Cirinnà disciplina lo status giuridico degli “uniti civilmente” in maniera sostanzialmente analoga a quello dei coniugi uniti in matrimonio.
A poter costituire un’unione civile sono soltanto due persone maggiorenni dello stesso sesso, mediante un’apposita dichiarazione innanzi all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.
Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti ed assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Ciascuna parte deve poi contribuire ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze e capacità di lavoro, professionale o casalingo. Rispetto al matrimonio, manca il riferimento all’obbligo di fedeltà e alla collaborazione.
Il cognome di famiglia viene scelto dalla coppia e dichiarato all’Ufficiale di Stato civile e ciascuno può anche anteporre o posporre il cognome dell’altro al proprio.
Le disposizioni legislative in materia di adozione (anche adozione in casi particolari) non si applicano alle unioni civili. E’ stato infatti stralciato l’art. 5 del disegno di legge Cirinnà che prevedeva la possibilità di adozione, da parte di uno dei componenti di una coppia omosessuale, del figlio, naturale o adottivo, del partner (c.d. stepchild adoption). Resta salva la giurisprudenza in materia che in alcuni casi ha ammesso questa possibilità.