E’ POSSIBILE VIETARE ALL’ALTRO GENITORE DI “ESIBIRE” I FIGLI SUI SOCIAL?

La pratica è ormai tanto diffusa quanto inconsapevole dei rischi e dei limiti.
👥 La c.d. “baby web reputation” trova il fondamento della propria tutela nella Legge sul diritto di autore, nel codice civile e nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.
📸Il Reg. EU 679/2016 (in vigore dal 25.05.2018) ha altresì precisato che l’immagine fotografica dei minori costituisce dato personale e la sua diffusione integra un’interferenza nella vita privata.
➡️ Pertanto qualora l’immagine sia esposta senza il consenso è senz’altro possibile adire l’autorità giudiziaria perché ordini la rimozione della pubblicazione ed il diritto di agire spetta non solo al diretto interessato ma anche ai familiari più prossimi.
❗️ La pubblicazione dell’immagine dei figli minori sui social, ove manchi il consenso di ambedue i genitori, tenuto conto delle modalità, della frequenza, nonché del contesto ove viene svolta può comportare per i genitori, oltre alla condanna di natura inibitoria, anche provvedimenti incidenti sulla responsabilità genitoriale.
🌎 La virtualità e transnazionalità delle attività nonché la sostanziale assenza di precetti nazionali e sovranazionali impone una tutela rafforzata per i soggetti vulnerabili e maggiormente esposti alle insidie presenti nel web.
🖊 e’ IMPORTANTE quindi che i genitori, specie in fase di separazione, si accordino anche su questo specifico tema e tutti i tribunali prendano in considerazione anche questo aspetto nei loro modelli di separazione e divorzio.